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Esercizio abusivo della professione medica
L’art. 348 del codice penale punisce “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato…”. Fra le professioni indicate vi rientra quella medica che, anzi, per numero e rilevanza di casi è forse quella più interessata da pratiche abusive.
In tale ambito rientrano sia situazioni di macroscopica evidenza (professione esercitata da soggetto che si spacci per medico e non abbia in realtà alcun titolo abilitativo) sia situazioni meno eclatanti in cui un soggetto che eserciti altra professione (riferibile latu sensu all’ambito sanitario) si spinga oltre il confine della medesima (ad esempio un fisioterapista che ponga in essere una attività riservata al medico).
L’esercizio abusivo della professione medica può inoltre riguardare soggetti che si siano regolarmente abilitati ma che risultino sospesi o decaduti dall’esercizio della professione. Può poi riguardare professionisti che, pur essendo regolarmente abilitati nel loro paese di origine, abbiano un titolo non riconosciuto in Italia.
L’interesse tutelato dalla norma di cui all’art. 348 c.p. è un interesse di carattere pubblico e, pertanto, anche qualora il “paziente” abbia acconsentito al ricevere una prestazione medica da un soggetto che sa non essere medico, il comportamento di quest’ultimo rimarrà penalmente illecito. Non serve neppure a rendere lecita la prestazione il fatto che il “medico abusivo” non si faccia corrispondere alcun compenso.
È bene sottolineare che i comportamenti che possono configurare esercizio abusivo non devono necessariamente consistere in una complessa ed articolata attività medica o chirurgica ma è sufficiente che venga compiuto anche un solo atto “tipico” della professione. In tale senso deve intendersi sia l’attività diagnostica sia l’attività propriamente terapeutica.
Alcuni esempi possono servire a meglio delineare i confini della professione medica.
L’attività di agopuntura (disciplina tradizionale orientale) è in Italia espressamente riservata al medico. Un massaggiatore che all’interno del proprio studio pratichi anche l’agopuntura andrà certamente incontro ad una contestazione per esercizio abusivo della professione medica. Ciò indipendentemente dal fatto che possa essersi recato più volte in oriente per apprendere la tecnica dell’agopuntura.
Un altro esempio consueto deriva da istruttori e personal trainer che prescrivono ai propri clienti delle vere e proprie diete (con tanto di schede personalizzate). Anche in questo caso sono integrati gli estremi dell’esercizio abusivo della professione medica poiché tale attività è riservata al medico dietologo.
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Flavio Volontà – Avvocato