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Diritto alla salute

La salute della persona nelle leggi alimentari

Posted: 24/06/2011 alle 7:18 pm   /   by   /   comments (0)

La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.

La tutela della persona umana si pone quale finalità primaria della legislazione alimentare – a livello nazionale e comunitario – e condiziona, quale fondamento del sistema, tutta la produzione normativa del settore; l’attenzione ai profili salutistici, per gli effetti, sarà il perno sul quale fondare l’attività di vigilanza ufficiale devoluta alla prevenzione dei rischi e alla repressione degli illeciti.

L’obiettivo principale della politica di sicurezza alimentare della Commissione europea è proprio quello di garantire un alto livello di protezione della salute umana e degli interessi dei consumatori riguardo agli alimenti, tenendo conto della diversità, e garantendo al tempo stesso l’efficace funzionamento del mercato interno.

Il principio guida della Commissione, stabilito in primo luogo nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare, consiste nell’applicare una strategia integrata “dalla fattoria alla tavola”, che copra tutti i settori della catena alimentare. Un livello elevato di sicurezza degli alimenti e dei prodotti alimentari commercializzati nell’Unione viene così garantito in tutte le fasi della catena di produzione e distribuzione.

Il reg. Ce 178/02 costituisce la “base giuridica” per garantire la più ampia salvaguardia della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti. Esso introduce il principio fondamentale di un approccio integrato di filiera ed evolve fino all’entrata in vigore del cosiddetto “Pacchetto Igiene” il 1° gennaio 2006 con cui cambiano definitivamente le regole comunitarie sull’igiene e il controllo ufficiale degli alimenti.

Attraverso il “pacchetto igiene” tutti gli Stati Membri hanno gli stessi criteri riguardo l’igiene della produzione degli alimenti e quindi i controlli di natura sanitaria vengono effettuati secondo i medesimi standard su tutto il territorio della Comunità Europea.

Precedentemente esistevano notevoli differenze tra le legislazioni dei vari paesi riguardo ai concetti, ai principi e alle procedure in materia alimentare. Uniformando le norme sanitarie, si rende così possibile la libera circolazione di alimenti sicuri contribuendo in maniera significativa al benessere dei cittadini nonché ai loro interessi sociali ed economici.

L’art. 14 del reg. Ce n. 178/02, in materia di “requisiti di sicurezza”, stabilisce altresì che gli alimenti “a rischio” non potranno essere immessi sul mercato. Gli alimenti sono considerati “a rischio” nei casi seguenti:

a) se sono “dannosi” per la salute (in tal caso bisognerà tenere conto non soltanto dei probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell’alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; inoltre, dei probabili effetti tossici cumulativi di un alimento e della particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l’alimento sia destinato ad essa);

b) se sono “inadatti” al consumo umano (in tal caso occorrerà prendere in considerazione se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione).

Per determinare se un alimento sia “a rischio” bisognerà prendere in considerazione:

1) le condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

2) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese quelle riportate sull’etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore “sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti”.

E’ opportuno evidenziare che al reg. Ce n. 178/02 si affianca una copiosa normativa anche verticale (es. sui singoli prodotti), per buona parte composta anche dai profili sanzionatori che investono la materia alimentare.

Come è stato in sintesi espresso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la sicurezza degli alimenti è una responsabilità “condivisa”: la qualità e l’igiene dei prodotti alimentari non riguardano esclusivamente l’industria alimentare, ma dipendono dallo sforzo congiunto di tutti gli attori della complessa catena di produzione, lavorazione, trasporto e vendita al dettaglio degli alimenti, e nondimeno dagli stessi consumatori.

Francesco Aversano
Docente ed esperto in diritto alimentare
www.avvocatoaversano.it

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