Sarà certo capitato a chi frequenta palestre e centri sportivi di essere costretto a sottoscrivere un modulo nel quale si dice che la palestra non si assume responsabilità in caso di infortunio.
In Italia ancora non esiste una legge sul testamento biologico, nonostante l’Europa vada in direzione contraria. Per ora, dobbiamo accontentarci di singole iniziative di associazioni ed enti locali volte a tutelare i cittadini.
Il presente articolo intende analizzare, seppure in estrema sintesi, i profili di responsabilità civile e penale dell’estetista e del centro estetico che non eseguano correttamente il trattamento richiesto dal cliente, in particolare provocando al medesimo un danno estetico o delle lesioni.
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri il danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Art. 2043 Codice Civile